| “0/1132/700/5a e 6a THALER AUSSERHOFER
Il Senato,in sede di esame del disegno di legge 1132, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
premesso:
che l’articolo 3 del decreto legislativo C.P.S 16 luglio 1947, n. 708 prevede l’obbligo dell’iscrizione all’Enpals e il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali per tutti coloro che lavorano nello spettacolo senza fare distinzione tra soggetti professionisti e non;
che anche coloro che solo occasionalmente si esibiscono in manifestazioni musicali o canore e che svolgono un’attività lavorativa principale per la quale sono tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono tenuti all’iscrizione all’Enpals e al versamento dei relativi contributi;
che la musica o il canto rappresentano per molti giovani un interesse a cui dedicano gran parte del loro tempo libero;
che, in particolare, grazie a questo interesse si conservano e rimangono vive le tradizioni popolari e culturali delle località;
considerato,
che per qualsiasi esibizione, svolta anche a titolo gratuito, l’impresa ha l’obbligo di denunciare all’Enpals le persone impegnate nello spettacolo (certificato di agibilità) per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e che tale obbligo risulta molto oneroso;
che l’obbligo della denuncia preventiva all’Enpals impedisce esibizioni spontanee e gratuite in locali aperti al pubblico che rappresentano una lunga tradizione e sono espressione di usi e costumi;
impegna il Governo:
a prevedere, nella legge finanziaria per il 2007, delle disposizioni specifiche volte ad esentare dalla contribuzione Enpals coloro che possono dimostrare di svolgere un’attività lavorativa principale per la quale versano i contributi in un fondo previdenziale obbligatorio e a prevedere, conseguentemente, l’esenzione dalla richiesta del certificato di agibilità da parte degli organizzatori che si avvalgono delle prestazioni di tali soggetti;
a prevedere, nello stesso provvedimento, una disposizione che non assoggetti ad alcun obbligo burocratico e ad alcuna sanzione i titolari dei locali pubblici presso i quali avvengono spontaneamente esibizioni musicali o canore.”
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